In allegato si riporta l'apposita Ordinanza n. 35/2023 in materia di combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione.
Nello specifico, facendo riferimento a quanto dispone il comma 1 bis dell'articolo 16 della Legge Regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino in materia di agricoltura e sviluppo rurale" che introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento, si specifica che la combustione controllata di residui vegetali è ammessa dalle ore 8:00 alle 17:00 nel seguente periodo :
11-12 novembre
18-19 novembre
25-26 novembre
E' permessa la combusionte di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree come indicato nella specifica ordinanza allegata.