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, riporta all'art. 10:
Art. 10.
(Divieti e cautele)
1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.
2. È vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel
periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo.
3. È vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come
definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a
cinquanta metri da essi.
4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall’alba al
tramonto e comunque in assenza di vento:
a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente
attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in
piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali
vegetali di cui all’articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;
c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei
boschi;
d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d’artificio, attività per cui si
prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di
presentazione di un piano di sicurezza.
5. Il luogo in cui si procede all’accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è
preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il
propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della
combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento
delle fiamme.
6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di
sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività
possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai
sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti
dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo
potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far
brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o
apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi,
lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni
altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello
spazio.
8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le
prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti
dall'articolo 10 della l. 353/2000.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000
nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e
dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della
qualità dell’aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139
nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della
biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione